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Altroconsumo contro la reintroduzione del bollino SIAE

 

 

Altroconsumo ha preso posizione presso il TAR Lazio chiedendo l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 31/2009 che ne impone l’utilizzo. L’Italia condivide questa pratica solo con altri due paesi europei, ossia il Portogallo e la Romania.

La presunta necessità del bollino per combattere la pirateria, afferma Altroconsumo , è stata smentita dalla Corte di Giustizia europea nel 2007, in occasione della sentenza sul caso Schwibbert. La Corte ha sospeso l’obbligatorietà del bollino definendolo una misura tecnica non approvata dalla Commissione europea e limitativa della libera circolazione nel mercato interno.

La procedura per apporre il bollino SIAE sui supporti che contengono opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore comporta adempimenti burocratici e costi, moltiplicati per tutte le copie immesse sul mercato. Tempi e costi assenti dalla produzione di opere simili negli altri paesi europei. Tali costi si ripercuotono inevitabilmente sul prezzo finale e determina uno sbarramento per l’ingresso nel mercato italiano di altri operatori. I consumatori vengono quindi penalizzati in termini di prezzo finale e in facoltà di scelta. Trattandosi di opere dell’ingegno e prodotti culturali,  Altroconsumo si augurerebbe fosse assicurato il più ampio accesso da parte dei consumatori. 

La Siae contro la FIMI sulla questione del Bollino

La Siae scende in guerra, riservandosi anche azioni giudiziali contro la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) sulla vicenda del bollino che da circa 20 anni si applica, in base alla legge italiana, sui supporti musicali, per identificarne l’autenticità e quindi per combattere i prodotti pirata.
La Fimi, che riunisce le multinazionali del disco, ha chiesto l’eliminazione del bollino sostenendone l’inutilità, in una lunga memoria consegnata in un’audizione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La Siae ha subito reagito con un duro atto di diffida inoltrato oltre che alla FIMI per conoscenza alla Presidenza del Consiglio e a tutti i Ministri interessati, rivendicando l’assoluta utilità del bollino, grazie al quale l’esperienza dimostra che l’attività dei pirati è stata fortemente ridotta.
All’iniziativa della Siae si sono affiancate tutte le associazioni rappresentative degli autori, degli editori e dei produttori discografici italiani che non aderiscono alla Fimi (tra cui Uncla, Snac, L’Associazione, Acep, Indipendenti, Unemia, Fem, Anem, Apt, Afi, Map).
“L’importante funzione del bollino- afferma il Presidente della Siae Giorgio Assumma- è stata riconosciuta dalla stessa Commissione europea. La Commissione infatti si è direttamente occupata della legittimità del bollino Siae in base alla normativa sulla circolazione delle merci tra gli Stati membri, ritenendo che le modalità di ottenimento e il costo del bollino possono essere considerate “misure proporzionate all’obiettivo legittimo di lotta alla pirateria”, compatibili con il principio della libera circolazione delle merci”.
Inoltre la Suprema Corte di Cassazione, ha espressamente definito il bollino quale “strumento spesso utilizzato dalla Polizia e dalla magistratura come indizio per identificare i prodotti abusivi, assicurando così una tutela più incisiva contro le violazioni della legge sul diritto d’autore”.
In verità la Corte di Giustizia della Comunità europee aveva rilevato una violazione procedurale da parte del Governo italiano, che non aveva a suo tempo comunicato alla Commissione europea la normativa sul contrassegno Siae. Questa problematica è stata risolta, con la notifica accolta dalla stessa Commissione europea del nuovo Regolamento per l’apposizione del bollino.
Un’ultima considerazione: sorprende che la Fimi parli anche di costi gravosi del bollino (3 centesimi per certificare la legalità, compresa l’effettiva tiratura), quando chiunque può riconoscere l’esosità dei prezzi dei supporti, dove preme ricordare che il diritto d’autore per chi ha creato l’opera – autore ed editore – incide solo con un 10% all’ingrosso che si traduce circa nel 5% all’acquirente. Per esempio in un cd musicale che costa all’ingrosso 10 euro e viene poi rivenduto a 20, il diritto d’autore è pari ad 1 euro”.

Copia ad “Uso Lavoro”: Assolto il DJ, il fatto non sussiste.

Riportiamo integralmente l’articolo pubblicato dagli amici di A-DJ.org

COPIE DI LAVORO – ASSOLTO DJ “PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE.
Ecco un’altra sentenza che accoglie la tesi che A-DJ sta promulgando da tempo.

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Angelo Di Salvo (a cui si deve la nostra riconoscenza per averci segnalato e fornito il testo integrale del provvedimento in commento), con la sentenza n. 729/08 ha assolto un DJ “beccato” dalla Guardia di Finanza mentre suonava CD privi del bollino SIAE ma in possesso degli originali. Il fatto non sussiste. [lang_it]
Il Tribunale di Ischia ha, così, posto un altro mattone sul muro che A-dj sta da tempo erigendo a difesa dei diritti del DJ.
Si legge nella sentenza: “Ed invero, l’uso -da parte del deejay- della cd. “copia di lavoro”, cioè di una copia (priva del contrassegno S.I.A.E.) contenente i singoli brani musicali che egli dovrà riprodurre nel corso della serata, realizzata direttamente dal CD originale o dal disco in vinile originale in suo possesso, ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal “deejay” per “fini di lucro” ovvero per la cessione a terzi: tale duplicazione -peraltro- non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all’opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell’eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia “autorizzata”.
E’ noto, peraltro, che sia il CD originale, sia il disco in vinile originale, contengono, oltre ai brani musicali che il “deejay”, nell’ambito della propria programmazione, ha previsto di diffondere nella serata, anche altri brani musicali estranei alla programmazione del deejay nell’ambito della serata.
Con la conseguenza che, per evidenti motivi organizzativi di carattere personale, in base alle proprie esigenze, ciascun “deejay” potrà legittimamente realizzare la propria “copia di lavoro”, contenente i singoli brani musicali (per i quali ha già corrisposto il pagamento dei diritti di autore, mediante l’acquisto della copia originale del CD o del disco in vinile), registrandoli nella sequenza che egli ha preventivamente programmato, non certo per “fini di lucro”, ovvero per vulnerare la norma sul diritto di autore, bensì per offrire agli utenti un servizio professionale e di qualità.”
Questa interpretazione della norma sul diritto d’autore è di importanza vitale per l’attività del DJ: abbiamo sempre sostenuto (e chi ci ha seguito nei nostri workshop lo sa bene) che il fine di lucro deve essere direttamente collegato all’attività di riproduzione degli originali, ovvero il DJ, per essere dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 171 ter della LDA, deve guadagnare direttamente dalla duplicazione, la quale deve essere, peraltro, effettuata in modo “abusivo” ossia in modo contrario alla legge. Cosa che non avviene.
Da sempre sosteniamo che il DJ che duplica CD per la sua serata, senza vendere tali duplicazioni, pone in essere un uso “personale” della copia perchè la personalità di tale uso deve essere considerata in stretta connessione con la professionalità. Il DJ, per professione, deve duplicare alcuni CD.
Inoltre, come detto prima, la duplicazione non avviene in modo “abusivo” in quanto viene effettuato con mezzi che sono consentiti dalla legge. “Abusivo” vuol dire fuori norma, non a norma, sbagliato, al di fuori dalla legge.
Rimane pur sempre un rammarico: in assenza di disposizioni normative sul punto, il DJ è costretto a far valere le proprie ragioni in Tribunale, a suo rischio e a sue spese.
Ed ecco perchè è importante che, fino a nuove mosse del legislatore, al DJ sia concessa una licenza per poter supplire al vuoto legislativo che costringe un professionista a sentirsi un pirata.
E’ compito della nostra associazione che le condizioni contrattuali della licenza Siae per la copia lavoro del DJ tengano conto delle considerazioni sopra esposte.